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Roma, 10 marzo 2017
Circolare n. 57/2017
Oggetto: Lavoro – Programma “Garanzia
Giovani” – Bonus occupazionale
per il 2017 – Decreti Direttoriali Min. Lavoro del 2.12.2016 e del 19.12.2016 –
Circolare INPS n. 40 del 28.2.2017.
A
tre anni di distanza dal lancio del Programma “Garanzia Giovani”, peraltro mai effettivamente decollato stante i
dati sulla disoccupazione giovanile, il Ministero del Lavoro come ogni anno ha
previsto a favore dei datori di lavoro un bonus
occupazionale per il 2017 con uno stanziamento di 200 milioni di euro.
Sulla scorta di quanto stabilito in passato il bonus sarà riconosciuto, sotto
forma di sgravio contributivo, per le assunzioni a tempo indeterminato (anche
in apprendistato) o a termine (di almeno 6 mesi), effettuate nel corrente anno,
di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni non occupati né inseriti in
percorsi di studio o formazione.
Si
segnalano di seguito gli aspetti principali del nuovo incentivo per la cui
operatività si dovranno attendere ulteriori istruzioni da parte dell’INPS:
·
lo sgravio spetta per un anno per le assunzioni
(anche part-time) effettuate sull’intero territorio nazionale ad eccezione
della provincia di Bolzano;
·
lo sgravio consiste nella decontribuzione
totale INPS, fino ad un massimo di 8.060 euro annui, per ciascun lavoratore
assunto a tempo indeterminato o nella decontribuzione del 50%, fino ad un
massimo di 4.030 euro annui, in caso di assunzione a tempo determinato; resta
ferma la contribuzione in misura piena a carico dei lavoratori;
·
lo sgravio non è cumulabile con altri incentivi
previsti da normative vigenti;
·
per beneficiare dello sgravio il datore di lavoro
dovrà presentare all’INPS in via telematica una domanda preliminare di
ammissione il cui modulo sarà disponibile a breve sul sito www.inps.it; in caso di accoglimento
della domanda il datore di lavoro, qualora non lo avesse già fatto, dovrà
assumere il lavoratore entro sette giorni e darne comunicazione all’INPS entro dieci
giorni sempre dall’accoglimento della domanda;
·
salvo situazioni particolari, lo sgravio sarà
autorizzato dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle
domande preliminari di ammissione e sarà fruibile entro il 28 febbraio 2019 tramite
conguaglio con le ordinarie denunce contributive mensili;
·
l’accesso
all’incentivo è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui alla legge
296/2006 (regolarità contributiva, osservanza delle disposizioni a tutela della
sicurezza dei lavoratori e applicazione dei contratti collettivi), nonché al
rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013)
che, come è noto, fissa in 200 mila euro (100 mila euro per il settore
trasporti) il tetto massimo di aiuti erogabili a favore della medesima azienda
nell’arco di un triennio; detto limite è superabile al verificarsi di
determinate condizioni che variano in base all’età del giovane assunto (ad
esempio per i lavoratori tra i 16 e i 24 anni di età è necessario che
l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto).
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn. 46/2016 e 36/2015
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Allegati tre |
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